Statuto

TITOLO I  - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI
ART. 3 - OGGETTO E SCOPO
ART. 4 - DURATA

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 5 -  AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA
ART. 6 -  GRUPPI D’IMPRESE
ART. 7 -  DIRITTI ED OBBLIGHI
ART. 8 -  CONTRIBUTI
ART. 9 -  SANZIONI
ART.10 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI
ART. 12 - ASSEMBLEA
ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA  
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO  
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 19 - PRESIDENTE
ART. 20 - VICE PRESIDENTI
ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ART. 22 - PROBIVIRI
ART. 23 - DIRETTORE GENERALE
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE 
ART. 25 - ESERCIZIO
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO

ART.  27- FONDO COMUNE
ART.  28- BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)
ART.  29- BILANCIO CONSUNTIVO

TITOLO V  - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART.  30- MODIFICAZIONI STATUTARIE
ART.  31- SCIOGLIMENTO
ART.  32- MARCHIO COLLETTIVO

R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"

ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE
ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO
ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E  DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO
ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI

TITOLO I  - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Unione Italiana Editoria Audiovisiva - in forma abbreviata “Univideo”.
La sede dell’Associazione è sita in Milano.

ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI
L’Associazione aderisce alla Confindustria in qualità di socio effettivo ai sensi dell’art. 4 dello statuto della Confederazione.
L’Associazione adotta il logo e gli altri segni distintivi della confederazione, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa e acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri associati.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto,  conformando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti Gli Associati sono in quanto tali vincolati alla osservanza del Codice Etico Confederale
Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località .

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO
L’Univideo è un’Associazione di Produttori, Distributori e Importatori di Opere e Supporti Audiovisivi e Multimediali (quali a titolo esemplificativo videogrammi, prodotti di Editoria Elettronica, Videogiochi, etc…)

L’Associazione non ha natura commerciale, non persegue fini di lucro e ha lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi collettivi del settore sul piano nazionale ed internazionale.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema, l'Associazione ha per scopo:

a) favorire il progresso del settore rappresentato, curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese associate in tutti i problemi sindacali e del lavoro e per tutte le problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o indirettamente le riguardano;

b) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, anche dando esecuzione a norme di legge riguardanti l’Univideo in quanto Associazione di categoria maggiormente rappresentativa;

c) svolgere, conformemente alle prestazioni ad essa attribuite nell'ambito del sistema confederale, le seguenti funzioni:

•  tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano sindacale e del lavoro stipulando il contratto collettivo riguardante il settore rappresentato;

• provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici di loro interesse;

• organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su temi di generale interesse del settore rappresentato;

• raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;

• promuovere ed organizzare attività ausiliarie per le imprese associate.

E' demandata all'Associazione la facoltà di agire in giudizio per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria, in particolare ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, della legge n. 93 del 5 febbraio 1992, della legge 248 del 18 agosto 2000 o in genere della normativa in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi, oltre che in materia di concorrenza sleale.

E' demandata altresì all'Associazione la facoltà di agire in giudizio a tutela delle violazioni dei diritti relativi al proprio marchio collettivo.

L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza.

ART. 4 - DURATA
La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria che dispone circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 5 – AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA
Possono essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci effettivi le imprese, sotto qualsiasi forma costituite ed operanti, che:

a) siano editori audiovisivi, ovvero
a1) produttori originari di videogrammi e/o di altre opere e supporti audiovisivi e/o                                    multimediali;
a2) cessionari in esclusiva dei diritti di riproduzione e di messa in commercio di videogrammi e/o di altri supporti audiovisivi e/o multimediali, ovvero siano distributori esclusivi di videogrammi e/o altri supporti audiovisivi e/o multimediali;
a3) imprese titolari di diritti le quali abbiano ad oggetto della propria attività la fornitura di contenuti ai fini della distribuzione on-line e della messa a disposizione del pubblico di opere cinematografiche e audiovisive.

b) siano duplicatori o replicatori (duplicatori su supporti digitali) di videogrammi e/o supporti audiovisivi e/o multimediali;

c) siano imprese operanti a vario titolo nelle fasi di progettazione, realizzazione e post-produzione di opere e supporti audiovisivi e/o multimediali, non escludendo forme ibride di interazione tra supporti audiovisivi ed applicazioni in remoto;

d) operando in qualità di enti non-profit, utilizzino realizzazioni editoriali audiovisive per fini di studio e/o divulgazione culturale, sociale, confessionale;

e) siano effettivamente operanti in Italia con le modalità previste sub a), b), c) e d) del presente articolo. Più specificamente:
       e1) imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato nonchè le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;

f) siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Codice Etico Confederale e dichiarino di accettare le finalità e le norme.

Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi  non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti gli Associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.

Procedura di ammissione

Per essere ammesse all’Associazione, le imprese in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente devono presentare
• domanda di ammissione indirizzata al Presidente, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto nonché l’impegno a conformare i propri comportamenti al Codice Etico confederale di Confindustria e della Carta dei valori associativi.

• attestazione della iscrizione alla Camera di Commercio per una delle attività di cui al precedente primo comma lettere a), b), c), e d) e della sussistenza del requisito di cui alla lettera e).

Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che accerta la esistenza in capo all’aspirante Associato dei requisiti previsti dal presente Statuto per la ammissione alla Associazione. In caso di reiezione della domanda di ammissione l’impresa può chiederne il riesame da parte dell’Assemblea. La decisione di accoglimento della domanda da parte dell’Assemblea è inappellabile.
Contro la deliberazione negativa dell’Assemblea l’impresa può ricorrere al Collegio dei Probiviri che prenderà una decisione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.

L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L’Associato può comunicare  a  propria   volontà di recedere  dalla  Associazione  con preavviso inviato entro il trenta Giugno con lettera raccomandata A.R.; il recesso ha decorrenza dal primo Gennaio dell'anno successivo. Resta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 24 del presente Statuto.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

All’atto dell’ammissione, i nuovi Associati dovranno comunicare il rappresentante designato a tenere i rapporti con l’Associazione, il quale dovrà garantire piena affidabilità legale e morale, anche con riferimento al Codice Etico confederale.

Gli Associati vengono iscritti di diritto nel Registro delle Imprese, tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale e sono tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari all'aggiornamento di tale Registro.

ART. 6 - GRUPPI D’IMPRESE
Qualora esista un "Gruppo" secondo i criteri qui di seguito indicati, è questo che figura unitariamente come Associato a tutti gli effetti statutari.

Il "Gruppo" viene rappresentato in seno all’Associazione da un rappresentante comune a ciò designato.

Si ha un "Gruppo" quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) uno degli Associati, imprenditore individuale o società, detenga la maggioranza delle azioni o delle quote di altra società associata all' Univideo;
   
b) uno degli Associati, imprenditore individuale o società, abbia il potere di controllare la società, o impresa associata dell'Univideo sia mediante il possesso di azioni o quote ovvero in altri modi e forme quali a titolo esemplificativo: contratti di affitto di azienda o coincidenza di amministratori delle società.

Qualora il Consiglio Direttivo accerti tra le imprese già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un "Gruppo", sottoporrà il caso all'Assemblea Ordinaria per le relative delibere, dal momento della delibera assembleare sarà considerato membro dell'Univideo, a tutti gli effetti statutari, il "Gruppo", perdendo le singole imprese la qualità di Associato. Ogni Associato è tenuto a fornire al Consiglio Direttivo gli elementi atti ad accertare l'esistenza di dette situazioni.

ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI
Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano invece escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.

Le imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi.

Ciascun Associato deve esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve porre in  essere comportamenti lesivi dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Ciascun Associato inoltre ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In particolare, l'Associato non può far parte contemporaneamente di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Le imprese associate accettano incondizionatamente il regolamento concernente il “Marchio collettivo Univideo” che deve considerarsi parte integrante del presente Statuto.
L’ Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale e per l'accesso alla cariche direttive dell’ Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'Impresa rappresentata.

ART. 8 - CONTRIBUTI
Gli Associati sono tenuti al versamento annuale di una quota di iscrizione il cui importo varia con riferimento alla categoria ed alla classe di appartenenza  secondo le deliberazioni dell’Assemblea.

Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le modalità fissate dall’Assemblea. La quota di iscrizione annuale relativa al primo anno di associazione viene calcolata in dodicesimi a seconda del mese dal quale decorre il rapporto di associazione.

I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea, in conformità degli indirizzi unitari stabiliti in sede confederale.

Gli Associati sono inoltre tenuti ad effettuare eventuali ulteriori versamenti rispetto alla quota di iscrizione annuale che fossero deliberati dall'Assemblea Ordinaria per necessità o per integrazione dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell'Associazione.

ART. 9 - SANZIONI
Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) sospensione dal diritto di partecipazione e voto in Assemblea;

b) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche direttive ricoperte nell’Associazione;

c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche direttive ricoperte in sedi di rappresentanza esterna l’ Associazione;

d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

e) esclusione dall’ Associazione in caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale

Le sanzioni vengono decise dal Consiglio Direttivo che provvede a notificare all’Associato il provvedimento che dispone la sanzione a suo carico. La sanzione non è efficace fino a che non sia stato notificato all’associato il relativo provvedimento.
E' prevista la facoltà di proporre avverso le sanzioni comminate ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Le sanzioni sono cumulabili.

ART. 10 -  CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:

a) per recesso volontario da parte dell’Associato, nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 del presente statuto;
b) per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dal presente Statuto

L’espulsione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora l’Associato sia responsabile di morosità reiterata o di grave inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto o dal Codice Etico confederale.

Avverso il provvedimento di esclusione potrà essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l’Associato uscente è tenuto a soddisfare le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti dell’Associazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, l’associato perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonchè la titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del Sistema confederale.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI
Sono organi dell' Associazione:

a) l'Assemblea;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) il Consiglio di Presidenza;

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti;

f) il Collegio dei Revisori contabili;

g) i Probiviri.

ART. 12 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati; è Ordinaria e Straordinaria.

Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato avente diritto di voto; ogni rappresentante non potrà essere portatore di più di una delega.

Ciascun Associato dispone nell'Assemblea di una determinato numero di voti, in ragione della categoria e della classe di appartenenza.

Non sono ammessi a partecipare alle discussioni dell'Assemblea né hanno diritto di voto gli Associati che non siano in regola con i versamenti dei contributi annuali e con gli obblighi statutari.

ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:

a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;

b) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Associati che detengano complessivamente almeno un quarto del numero totale dei voti spettanti agli Associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e diretta al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è convocata dal Presidente; o in caso di assenza o impedimento dello stesso, da un Vice Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo, giorno ed ora della seduta in prima ed in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli Associati.

Tuttavia, in caso di mancanza del numero legale, trascorsa un’ora, l’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli Associati, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti salvo l’esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.
Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

ART. 14 -  ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria:

a) elegge il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 19;

b) elegge i Vice Presidenti secondo le modalità previste dall’art. 20

c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art.15;

d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori contabili, secondo le modalità previste dall'art. 21

e) elegge i Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 22;

f) determina le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, ne verifica le fasi di attuazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell' Associazione stessa;

g) ratifica il bilancio preventivo dell’ Associazione;

h) approva il bilancio consuntivo;

i) determina i contributi a carico degli Associati e ne stabilisce le modalità di versamento;

j) delibera in merito al riesame delle domande di ammissione di nuovi Associati rigettate dal Consiglio Direttivo e circa il venir meno dei requisiti di associabilità di cui all’art. 5 del presente Statuto; 

k) esercita ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto e nei regolamenti;

L’Assemblea Straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e nomina i liquidatori.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
 Il Consiglio Direttivo è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Vice Presidenti;

c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica qualora faccia ancora parte delle imprese associate;

d) da un minimo di sei ad una massimo di dodici componenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con la facoltà per ciascun Associato di esprimere un numero massimo di preferenze non superiore ai 2/3 del numero dei seggi da ricoprire, su una rosa di candidature superiore al numero degli eligendi.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo tra il massimo e il minimo indicato alla lettera d) del comma precedente viene fissato dalla Assemblea Ordinaria.

Ciascuna impresa associata non potrà essere rappresentata in Consiglio da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti complessivi.

I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili ma per non più di quattro bienni consecutivi.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in carica essi sono sostituiti dall'Assemblea. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti elettivi del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato con fax, posta elettronica o telegramma spedito almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente, ma per quanto attiene le deliberazioni concernenti persone fisiche si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Primo Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive. I componenti decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale dell’Associazione.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:

a) proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti;

b) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;

c) deliberare l'espulsione dei soci e le altre sanzioni di cui agli art. 9 e 10 del presente Statuto;

d) approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

e) approvare il progetto bilancio preventivo (budget) dell’Associazione;

f) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;

g) approvare, su proposta del Presidente dell’Associazione, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima adunanza;

i) approvare la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;

j) approvare regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché convenzioni di natura organizzativa;

k) deliberare e dare mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.

ART. 17 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto:

a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Spetta al Consiglio di Presidenza:

a) controllare l’attività dell’Associazione nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) proporre l’azione a breve termine dell’Associazione e stabilire i piani per l’azione a medio e lungo termine.

ART. 19- PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti i Soci presenti e votanti.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli anni dispari.

A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza Associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.

Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio segreto, proponendo il designato al voto dell’Assemblea.

Al Consiglio devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le candidature appoggiate da tanti Associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

Può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. In caso di rielezione per un terzo biennio consecutivo è però necessaria una maggioranza favorevole dei tre quarti dei votanti.

Ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, al coordinamento dell’attività dell’Associazione, alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza sull’andamento delle sue attività.

E’  responsabile  della  gestione   amministrativa  e   finanziaria   dell’Associazione  e  prepara  i documenti contabili dell’Associazione, per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente può delegare a un Vice Presidente o a componenti del Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente. La firma di un Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART.  20- VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti, in numero fino a quattro, vengono eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari, tra essi assume la qualifica di Primo Vice Presidente colui il quale avrà ricevuto il maggior numero di preferenze.

I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza od impedimento, il Presidente e collaborano con questi nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell’Associazione.

E’ necessaria la firma di un Vice Presidente per ogni operazione bancaria disposta dal Presidente. In assenza del Presidente saranno necessarie le firme congiunte di almeno due Vice Presidenti.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

Nel caso qualcuno di essi venga a mancare durante il biennio di carica, egli è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L'Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del caso, gli emolumenti destinati al rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del proprio incarico.

Ciascun socio può votare per non più di due candidati.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto il quarto e quinto numero di preferenze; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due anni, scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e possono prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo.

I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi sulla base del numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

ART. 22 - PROBIVIRI
L’ Assemblea di ogni quadriennio ( in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di due preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’ impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione     confederata  e    di    Confindustria,   nonché   con   ogni   altra  carica interna all’ Associazione di ppartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalla parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto altrimenti stabilito, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro i tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.

ART.  23- DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed è responsabile del funzionamento della struttura dell’Associazione, sovraintendendo agli uffici e servizi dell'Unione stessa.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.

L’incarico di Direttore Generale potrà essere conferito anche sulla base di contratti di natura consulenziale, in assenza dunque di alcun vincolo da lavoro dipendente verso l’Associazione, qualora l’incarico venga conferito ad un iscritto agli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti.

ART.  24- DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'Impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 21 e 22.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART.  25- ESERCIZIO
L’esercizio annuale avrà inizio il 1 Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno.

ART.  26- DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO
(BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO

ART.  27- FONDO COMUNE
Il fondo comune dell' Associazione è costituito:

a) dalle quote di ammissione e dai contributi;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all' Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell' Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.  28 - BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)
 Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Il documento è composto da:

a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;

b) Conto Economico di sintesi, per origine;

c) Rendiconto finanziario.

ART.  29- BILANCIO CONSUNTIVO
Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.

Il documento è composto da:

a) Stato Patrimoniale;

b) Conto Economico;

c) Rendiconto finanziario.

Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il Consuntivo dell'esercizio precedente.

L’esercizio Associativo coincide con l’anno solare.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento confederale.

TITOLO V  - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

ART.  30- MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre agli Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.

Agli Associati che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di recesso, da esercitare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo Gennaio dell'anno successivo.

ART.  31- SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento dell' Associazione da un numero di Associati rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea  per deliberare in proposito.

Tale Assemblea delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
 
ART.  32- MARCHIO COLLETTIVO
L’Associazione istituisce un marchio di tutela collettivo le cui caratteristiche e norme d’uso sono indicate nel Regolamento allegato allo Statuto dell’Associazione di cui entra a far parte integrante.


R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"

ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO
La "UNIVIDEO", Unione Italiana Editoria Audiovisiva, con sede in Milano, in seguito detta per brevità UNIVIDEO, è titolare del Marchio Collettivo di garanzia "UNIVIDEO", atto a contraddistinguere i videogrammi ed altri supporti video prodotti, distribuiti e importati dalle imprese italiane associate aventi i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento.

Il Marchio predetto verrà registrato in Italia ed internazionalmente.

ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
L'uso del Marchio Collettivo UNIVIDEO è consentito alle Imprese Associate che:

a) siano regolarmente Associate;

b) abbiano fatto notifica dell'uso al Consiglio Direttivo con la periodicità da quest’ultimo definita;

c) rispettino le norme previste per l'uso del Marchio Collettivo, stabilite nel presente Regolamento.
 
ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE
L'accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento è rimesso al Consiglio Direttivo.

Le sue deliberazioni sono impugnabili davanti all'Assemblea dell'UNIVIDEO.
 
ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO
La concessione dell'uso del Marchio Collettivo di garanzia UNIVIDEO è subordinata alla sussistenza dei presenti requisiti:

a) che l'Associato, produttore, importatore o distributore dei videogrammi e altri supporti video sia titolare dei relativi diritti in base a validi contratti scritti;
   
b) che il contenuto dei videogrammi non sia in contrasto con norme penali la cui violazione sia stata accertata giudizialmente;
   
c) che nel caso di importazione dei nastri master necessari alla produzione di videogrammi o delle pellicole cinematografiche necessarie al medesimo scopo o nel caso dell'importazione dei videogrammi stessi o di altri supporti video, l'Associato si sia attenuto alle disposizioni di Legge e Amministrative vigenti in materia.

L'UNIVIDEO si riserva di richiedere in qualunque momento la prova circa l'esistenza dei requisiti sopra indicati subordinando all'ottenimento di tale prova la concessione dell'uso del Marchio.
 
ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI
L’Associato cui è stato concesso l'uso del Marchio Collettivo si assume i seguenti obblighi:

a) utilizzare il marchio per contraddistinguere esclusivamente i prodotti per i quali l'uso è consentito dal presente Regolamento;
   
b) mantenere, nel tempo, per tali prodotti, i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
   
c) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E  DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO
E' compito del Consiglio Direttivo accertare e sanzionare le eventuali infrazioni alle norme d'uso del Marchio Collettivo dell'Associazione da parte delle imprese utilizzatrici.

L'Assemblea decide sui ricorsi delle imprese interessate contro le decisioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto questioni attinenti al Marchio Collettivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono avvalersi dell'assistenza di consulenti senza diritto di voto.

ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ciascun Associato può richiedere che il Consiglio Direttivo accerti una violazione delle norme d'uso del Marchio Collettivo.

Tale potere spetta anche al Presidente della UNIVIDEO.

Le richieste formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la documentazione dei fatti, vanno indirizzate direttamente al Consiglio Direttivo.
 
ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
Il Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, accerta se il comportamento esaminato viola le norme d'uso del Marchio Collettivo e pronuncia in ogni caso la propria decisione, per iscritto e brevemente motivata.

Quando il Consiglio Direttivo accerta irregolarità o improprietà nell'uso del Marchio, invita l'utilizzatore a porvi rimedio entro il termine che il Consiglio stesso stabilisce.

Qualora le violazioni previste alla lettera b) dell'art. 4 del presente Regolamento siano state accertate con sentenza non definitiva, il Consiglio Direttivo potrà sospendere l'uso del Marchio Collettivo relativamente ai prodotti interessati fino all'accertamento con sentenza definitiva.

In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può vietare all'impresa interessata l'uso del Marchio Collettivo per i prodotti che non siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In tali casi il Consiglio Direttivo può fissare un termine entro il quale l'impresa interessata dovrà provare di avere eliminato le inadempienze.

Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il termine indicato nel periodo indicato dal Consiglio Direttivo, o se l'impresa continua a usare il Marchio Collettivo nonostante il divieto del Consiglio, questo può deliberare a carico del trasgressore la interdizione dell'autorizzazione all'uso del Marchio Collettivo.

Il Consiglio Direttivo può disporre che la decisione di interdizione sia resa pubblica.

ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI
Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono firmate da chi ne ha presieduto la riunione e depositati entro trenta giorni presso la Direzione  Generale dell'UNIVIDEO.

Il Direttore Generale ne cura la comunicazione per iscritto alle parti interessate.