Statuto
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI
ART. 3 - OGGETTO E SCOPO
ART. 4 - DURATA
TITOLO II - ASSOCIATI
ART. 5 - AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA
ART. 6 - GRUPPI D’IMPRESE
ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI
ART. 8 - CONTRIBUTI
ART. 9 - SANZIONI
ART.10 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 - ORGANI
ART. 12 - ASSEMBLEA
ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ART. 19 - PRESIDENTE
ART. 20 - VICE PRESIDENTI
ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
ART. 22 - PROBIVIRI
ART. 23 - DIRETTORE GENERALE
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
ART. 25 - ESERCIZIO
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO
ART. 27- FONDO COMUNE
ART. 28- BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)
ART. 29- BILANCIO CONSUNTIVO
TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 30- MODIFICAZIONI STATUTARIE
ART. 31- SCIOGLIMENTO
ART. 32- MARCHIO COLLETTIVO
R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"
ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE
ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO
ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO
ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
l’Associazione denominata “Unione Italiana Editoria Audiovisiva - in
forma abbreviata “Univideo”.
La sede dell’Associazione è sita in Milano.
ART. 2 - ADESIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI
L’Associazione aderisce alla Confindustria in qualità di socio
effettivo ai sensi dell’art. 4 dello statuto della Confederazione.
L’Associazione adotta il logo e gli altri segni distintivi della
confederazione, assumendo così il ruolo di componente nazionale di
categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana,
quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa e acquisisce i
diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri associati.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori
associativi, che costituiscono parte integrante del presente
Statuto, conformando ad esso le proprie modalità organizzative ed
i propri comportamenti Gli Associati sono in quanto tali vincolati alla
osservanza del Codice Etico Confederale
Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può aderire ad
organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può
costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici
staccati in altre località .
ART. 3 - OGGETTO E SCOPO
L’Univideo è un’Associazione di Produttori, Distributori e Importatori
di Opere e Supporti Audiovisivi e Multimediali (quali a titolo
esemplificativo videogrammi, prodotti di Editoria Elettronica,
Videogiochi, etc…)
L’Associazione non ha natura commerciale, non persegue fini di lucro e
ha lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi collettivi del
settore sul piano nazionale ed internazionale.
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione
dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema,
l'Associazione ha per scopo:
a) favorire il progresso del settore rappresentato,
curando l'assistenza e la tutela degli interessi delle imprese
associate in tutti i problemi sindacali e del lavoro e per tutte le
problematiche di natura tecnico-economica che direttamente o
indirettamente le riguardano;
b) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le
imprese associate nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni,
pubblici e privati, anche dando esecuzione a norme di legge riguardanti
l’Univideo in quanto Associazione di categoria maggiormente
rappresentativa;
c) svolgere, conformemente alle prestazioni ad essa
attribuite nell'ambito del sistema confederale, le seguenti funzioni:
• tutelare le attività delle imprese aderenti sul
piano sindacale e del lavoro stipulando il contratto collettivo
riguardante il settore rappresentato;
• provvedere all'informazione ed alla consulenza
degli associati relativamente ai problemi generali e specifici di loro
interesse;
• organizzare, direttamente o indirettamente,
ricerche e studi, dibattiti ed altre iniziative di rilevanza esterna su
temi di generale interesse del settore rappresentato;
• raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati
riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate,
promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
• promuovere ed organizzare attività ausiliarie per le imprese associate.
E' demandata all'Associazione la facoltà di agire in giudizio per le
ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria, in particolare
ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, della legge n. 93 del 5
febbraio 1992, della legge 248 del 18 agosto 2000 o in genere della
normativa in materia di diritto d’autore e dei diritti connessi, oltre
che in materia di concorrenza sleale.
E' demandata altresì all'Associazione la facoltà di agire in giudizio a
tutela delle violazioni dei diritti relativi al proprio marchio
collettivo.
L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura
imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi
associativi.
L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia ed indipendenza.
ART. 4 - DURATA
La durata dell’Associazione è indeterminata. Lo scioglimento è
deliberato dall’Assemblea Straordinaria che dispone circa la
liquidazione e la destinazione del patrimonio sociale.
TITOLO II - ASSOCIATI
ART. 5 – AMMISSIONE: REQUISITI PROCEDURA E DECORRENZA
Possono
essere ammessi all’Associazione in qualità di Soci effettivi le
imprese, sotto qualsiasi forma costituite ed operanti, che:
a) siano editori audiovisivi, ovvero
a1) produttori
originari di videogrammi e/o di altre opere e supporti
audiovisivi
e/o
multimediali;
a2) cessionari in esclusiva dei diritti di riproduzione e di messa in
commercio di videogrammi e/o di altri supporti audiovisivi e/o
multimediali, ovvero siano distributori esclusivi di videogrammi e/o
altri supporti audiovisivi e/o multimediali;
a3) imprese titolari di diritti le quali abbiano ad oggetto della propria attività la fornitura di contenuti ai fini della distribuzione on-line e della messa a disposizione del pubblico di opere cinematografiche e audiovisive.
b) siano duplicatori o replicatori (duplicatori su supporti digitali) di videogrammi e/o supporti audiovisivi e/o multimediali;
c) siano imprese operanti a vario titolo nelle fasi di progettazione,
realizzazione e post-produzione di opere e supporti audiovisivi e/o
multimediali, non escludendo forme ibride di interazione tra supporti
audiovisivi ed applicazioni in remoto;
d) operando in qualità di enti non-profit, utilizzino
realizzazioni editoriali audiovisive per fini di studio e/o
divulgazione culturale, sociale, confessionale;
e) siano effettivamente operanti in Italia con le
modalità previste sub a), b), c) e d) del presente articolo. Più
specificamente:
e1) imprese con sede legale nel
territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di
beni e/o servizi con un’organizzazione di tipo industriale e che si
riconoscono nei valori del mercato nonchè le imprese, con sede legale
diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o
attività sussidiarie di filiale o deposito;
f) siano in possesso dei requisiti stabiliti dal
presente Statuto e dal Codice Etico Confederale e dichiarino di
accettare le finalità e le norme.
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati,
con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà
imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di
strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria
istituzionalmente rappresentata.
Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione
rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento
confederale in materia.
Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
Tutti gli Associati, come sopra descritti, vengono iscritti nel
Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto
dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni
effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Procedura di ammissione
Per essere ammesse all’Associazione, le imprese in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente devono presentare
• domanda di ammissione indirizzata al Presidente,
sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la dichiarazione di
accettazione delle norme del presente Statuto nonché l’impegno a
conformare i propri comportamenti al Codice Etico confederale di
Confindustria e della Carta dei valori associativi.
• attestazione della iscrizione alla Camera di
Commercio per una delle attività di cui al precedente primo comma
lettere a), b), c), e d) e della sussistenza del requisito di cui alla
lettera e).
Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo che accerta la
esistenza in capo all’aspirante Associato dei requisiti previsti dal
presente Statuto per la ammissione alla Associazione. In caso di
reiezione della domanda di ammissione l’impresa può chiederne il
riesame da parte dell’Assemblea. La decisione di accoglimento della
domanda da parte dell’Assemblea è inappellabile.
Contro la deliberazione negativa dell’Assemblea l’impresa può ricorrere
al Collegio dei Probiviri che prenderà una decisione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio
dei Probiviri è definitiva.
L'adesione ha la durata di due anni ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
L’Associato può comunicare a propria volontà di
recedere dalla Associazione con preavviso inviato
entro il trenta Giugno con lettera raccomandata A.R.; il recesso ha
decorrenza dal primo Gennaio dell'anno successivo. Resta salva la
facoltà di recesso di cui all’art. 24 del presente Statuto.
Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
All’atto dell’ammissione, i nuovi Associati dovranno comunicare il
rappresentante designato a tenere i rapporti con l’Associazione, il
quale dovrà garantire piena affidabilità legale e morale, anche con
riferimento al Codice Etico confederale.
Gli Associati vengono iscritti di diritto nel Registro delle Imprese,
tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni
effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale e sono
tenuti a comunicare, nei tempi e nei modi indicati, i dati necessari
all'aggiornamento di tale Registro.
ART. 6 - GRUPPI D’IMPRESE
Qualora esista un "Gruppo" secondo i criteri qui di seguito indicati, è
questo che figura unitariamente come Associato a tutti gli effetti
statutari.
Il "Gruppo" viene rappresentato in seno all’Associazione da un rappresentante comune a ciò designato.
Si ha un "Gruppo" quando si verifica una delle seguenti situazioni:
a) uno degli Associati, imprenditore
individuale o società, detenga la maggioranza delle azioni o delle
quote di altra società associata all' Univideo;
b) uno degli Associati, imprenditore
individuale o società, abbia il potere di controllare la società, o
impresa associata dell'Univideo sia mediante il possesso di azioni o
quote ovvero in altri modi e forme quali a titolo esemplificativo:
contratti di affitto di azienda o coincidenza di amministratori delle
società.
Qualora il Consiglio Direttivo accerti tra le imprese già associate o
che chiedano di associarsi, l'esistenza di un "Gruppo", sottoporrà il
caso all'Assemblea Ordinaria per le relative delibere, dal momento
della delibera assembleare sarà considerato membro dell'Univideo, a
tutti gli effetti statutari, il "Gruppo", perdendo le singole imprese
la qualità di Associato. Ogni Associato è tenuto a fornire al Consiglio
Direttivo gli elementi atti ad accertare l'esistenza di dette
situazioni.
ART. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI
Gli Associati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali,
di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e
quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano invece escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni
che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere
politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
Le imprese associate hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.
Il diritto di elettorato passivo dei Soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente
Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché
il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi.
Ciascun Associato deve esercitare la propria attività secondo i
principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed
industriale e non deve porre in essere comportamenti lesivi
dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno
dei suoi partecipanti.
Ciascun Associato inoltre ha l'obbligo di attenersi ai comportamenti
dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale. In
particolare, l'Associato non può far parte contemporaneamente di
Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e
costituite per analoghi scopi.
Le imprese associate accettano incondizionatamente il regolamento
concernente il “Marchio collettivo Univideo” che deve considerarsi
parte integrante del presente Statuto.
L’ Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo
inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali del
sistema confederale e per l'accesso alla cariche direttive dell’
Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'Impresa
rappresentata.
ART. 8 - CONTRIBUTI
Gli Associati sono tenuti al versamento annuale di una quota di
iscrizione il cui importo varia con riferimento alla categoria ed alla
classe di appartenenza secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
Il versamento dei contributi di cui sopra viene effettuato secondo le
modalità fissate dall’Assemblea. La quota di iscrizione annuale
relativa al primo anno di associazione viene calcolata in dodicesimi a
seconda del mese dal quale decorre il rapporto di associazione.
I criteri di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi
sono verificati ed aggiornati con delibera dell'Assemblea, in
conformità degli indirizzi unitari stabiliti in sede confederale.
Gli Associati sono inoltre tenuti ad effettuare eventuali ulteriori
versamenti rispetto alla quota di iscrizione annuale che fossero
deliberati dall'Assemblea Ordinaria per necessità o per integrazione
dei fondi occorrenti per il regolare funzionamento dell'Associazione.
ART. 9 - SANZIONI
Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal diritto di partecipazione e voto in Assemblea;
b) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche direttive ricoperte nell’Associazione;
c) decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche
direttive ricoperte in sedi di rappresentanza esterna l’ Associazione;
d) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
e) esclusione dall’ Associazione in caso di ripetuta
morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal
presente Statuto o dal Codice Etico confederale
Le sanzioni vengono decise dal Consiglio Direttivo che provvede a
notificare all’Associato il provvedimento che dispone la sanzione a suo
carico. La sanzione non è efficace fino a che non sia stato notificato
all’associato il relativo provvedimento.
E' prevista la facoltà di proporre avverso le sanzioni comminate
ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Le sanzioni sono cumulabili.
ART. 10 - CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato si perde:
a) per recesso volontario da parte dell’Associato, nei modi e nei termini previsti dall’art. 5 del presente statuto;
b) per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dal presente Statuto
L’espulsione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora
l’Associato sia responsabile di morosità reiterata o di grave
inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto o dal Codice
Etico confederale.
Avverso il provvedimento di esclusione potrà essere proposto ricorso al
Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla notifica del
provvedimento stesso.
In tutte le ipotesi di cui al presente articolo l’Associato uscente è
tenuto a soddisfare le obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti
dell’Associazione.
Con la risoluzione del rapporto associativo, l’associato perde
automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonchè la
titolarità delle cariche sociali all’interno dell’Associazione e del
Sistema confederale.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 - ORGANI
Sono organi dell' Associazione:
a) l'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti;
f) il Collegio dei Revisori contabili;
g) i Probiviri.
ART. 12 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli Associati; è Ordinaria e Straordinaria.
Gli Associati possono farsi rappresentare per delega scritta da altro
Associato avente diritto di voto; ogni rappresentante non potrà essere
portatore di più di una delega.
Ciascun Associato dispone nell'Assemblea di una determinato numero di
voti, in ragione della categoria e della classe di appartenenza.
Non sono ammessi a partecipare alle discussioni dell'Assemblea né hanno
diritto di voto gli Associati che non siano in regola con i versamenti
dei contributi annuali e con gli obblighi statutari.
ART. 13 - RIUNIONI, CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:
a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
b) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio
Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti
Associati che detengano complessivamente almeno un quarto del numero
totale dei voti spettanti agli Associati, oppure ne faccia richiesta il
Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con
l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e diretta al
Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del
giorno.
Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così entro il
termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta
stessa il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea.
L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è convocata dal
Presidente; o in caso di assenza o impedimento dello stesso, da un Vice
Presidente a mezzo fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima
della data della riunione.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti
posti all'ordine del giorno e il luogo, giorno ed ora della seduta in
prima ed in seconda convocazione.
L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli Associati.
Tuttavia, in caso di mancanza del numero legale, trascorsa un’ora,
l’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero
dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener
conto degli astenuti e delle schede bianche ad eccezione di quelle
deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza
diversa.
L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto
favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli Associati,
in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno metà dei voti
spettanti a tutti gli Associati, fatta eccezione per le deliberazioni
per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.
Le modalità di votazione sono stabilite da chi presiede l'Assemblea, ma
per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone
fisiche si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina
di due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente
Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o
dissenzienti salvo l’esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.
Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
ART. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria:
a) elegge il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 19;
b) elegge i Vice Presidenti secondo le modalità previste dall’art. 20
c) elegge i componenti elettivi del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art.15;
d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori contabili, secondo le modalità previste dall'art. 21
e) elegge i Probiviri secondo le modalità previste dall'art. 22;
f) determina le direttive di massima dell'attività
dell'Associazione, ne verifica le fasi di attuazione ed esamina
qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell' Associazione stessa;
g) ratifica il bilancio preventivo dell’ Associazione;
h) approva il bilancio consuntivo;
i) determina i contributi a carico degli Associati e ne stabilisce le modalità di versamento;
j) delibera in merito al riesame delle domande di
ammissione di nuovi Associati rigettate dal Consiglio Direttivo e circa
il venir meno dei requisiti di associabilità di cui all’art. 5 del
presente Statuto;
k) esercita ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto e nei regolamenti;
L’Assemblea Straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e nomina i liquidatori.
ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;
c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica qualora faccia ancora parte delle imprese associate;
d) da un minimo di sei ad una massimo di dodici
componenti eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto, con la facoltà
per ciascun Associato di esprimere un numero massimo di preferenze non
superiore ai 2/3 del numero dei seggi da ricoprire, su una rosa di
candidature superiore al numero degli eligendi.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo tra il massimo e il minimo
indicato alla lettera d) del comma precedente viene fissato dalla
Assemblea Ordinaria.
Ciascuna impresa associata non potrà essere rappresentata in Consiglio
da un numero di componenti superiore alla metà dei componenti
complessivi.
I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in
carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli
anni pari. Essi sono rieleggibili ma per non più di quattro bienni
consecutivi.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il biennio in
carica essi sono sostituiti dall'Assemblea. I componenti così nominati
rimangono in carica sino alla scadenza dei componenti elettivi del
Consiglio.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi,
e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne
faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di assenza o
impedimento, da un Vice Presidente, con lettera raccomandata spedita
almeno sette giorni prima della data dall'adunanza. In caso di urgenza
può essere convocato con fax, posta elettronica o telegramma spedito
almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione
e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, senza
tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente, ma per quanto
attiene le deliberazioni concernenti persone fisiche si adotta lo
scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Primo Vice Presidente.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non
intervengano alle riunioni per quattro volte consecutive. I componenti
decaduti vengono sostituiti dall'Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario il
Direttore Generale dell’Associazione.
ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti;
b) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
c) deliberare l'espulsione dei soci e le altre sanzioni di cui agli art. 9 e 10 del presente Statuto;
d) approvare il progetto di bilancio consuntivo e
predisporre la relazione al progetto di bilancio consuntivo, ai fini
delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
e) approvare il progetto bilancio preventivo (budget) dell’Associazione;
f) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
g) approvare, su proposta del Presidente
dell’Associazione, le direttive per la struttura e l'organico,
necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che
spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima
adunanza;
i) approvare la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
j) approvare regolamenti di esecuzione dello Statuto, nonché convenzioni di natura organizzativa;
k) deliberare e dare mandato di costituire o
partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e
private - comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società,
Enti, Organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
ART. 17 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti;
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente
mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da
trattare.
Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Spetta al Consiglio di Presidenza:
a) controllare l’attività dell’Associazione
nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) proporre l’azione a breve termine
dell’Associazione e stabilire i piani per l’azione a medio e lungo
termine.
ART. 19- PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari, su
proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno il
60% dei voti spettanti a tutti i Soci presenti e votanti.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli anni dispari.
A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato
del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo nomina, a scrutinio
segreto, previa nomina di due scrutatori, una Commissione di
designazione composta da tre componenti scelti tra rappresentanti di
imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza
Associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica.
Tale Commissione sottopone al Consiglio Direttivo una o più
indicazioni, sulle quali decide lo stesso Consiglio a scrutinio
segreto, proponendo il designato al voto dell’Assemblea.
Al Consiglio devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di
designazione le candidature appoggiate da tanti Associati che
dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.
Può essere rieletto per non più di due bienni consecutivi a quello
della prima elezione. In caso di rielezione per un terzo biennio
consecutivo è però necessaria una maggioranza favorevole dei tre quarti
dei votanti.
Ulteriori rielezioni, per un massimo di due bienni consecutivi, sono
ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un
biennio.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di
agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle
liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, al coordinamento dell’attività dell’Associazione,
alla amministrazione ordinaria di questa ed alla vigilanza
sull’andamento delle sue attività.
E’ responsabile della gestione
amministrativa e finanziaria
dell’Associazione e prepara i documenti contabili
dell’Associazione, per le successive determinazioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio
Direttivo, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.
Il Presidente può delegare a un Vice Presidente o a componenti del
Consiglio Direttivo, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue
attribuzioni.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un
Vice Presidente. La firma di un Vice Presidente attesta l'assenza o
l'impedimento del Presidente.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve
essere tenuta entro tre mesi ed il Presidente eletto dura in carica
sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo
predecessore.
ART. 20- VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti, in numero fino a quattro, vengono eletti
dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari, tra essi assume la
qualifica di Primo Vice Presidente colui il quale avrà ricevuto il
maggior numero di preferenze.
I Vice Presidenti sostituiscono, in caso di assenza od impedimento, il
Presidente e collaborano con questi nella realizzazione del programma
di attività e nella conduzione dell’Associazione.
E’ necessaria la firma di un Vice Presidente per ogni operazione
bancaria disposta dal Presidente. In assenza del Presidente saranno
necessarie le firme congiunte di almeno due Vice Presidenti.
I Vice Presidenti durano in carica due anni e scadono
contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo
diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del
successore. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni
consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono
ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un
biennio.
Nel caso qualcuno di essi venga a mancare durante il biennio di carica,
egli è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo
e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.
ART. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
L'Assemblea Ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un
Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti,
scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese
associate, in una lista di almeno sette candidati e ne fissa, se del
caso, gli emolumenti destinati al rimborso delle spese sostenute
nell’adempimento del proprio incarico.
Ciascun socio può votare per non più di due candidati.
Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il
maggior numero di voti e supplenti quelli che hanno raccolto il quarto
e quinto numero di preferenze; in caso di parità viene eletto il
candidato più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica due
anni, scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni pari e
sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione
sul bilancio consuntivo.
I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e
possono prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo.
I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi sulla base
del numero dei voti conseguiti; in caso di parità viene eletto quello
più anziano di età.
ART. 22 - PROBIVIRI
L’ Assemblea di ogni quadriennio ( in un anno diverso da quello
dell’elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque
Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
senza limiti di mandato.
Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di due
preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di
candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il
Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le
candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’ impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di
Proboviro di un’altra organizzazione
confederata e di
Confindustria, nonché con
ogni altra carica interna all’ Associazione di
ppartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la
risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le
componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla
risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede
alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque
Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri con
l’accordo dei due Probiviri nominati dalla parti. In caso di dissenso,
la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente
del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque
Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti
a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di
incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura
civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole
procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la
controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri
procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni
dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame
della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di
ulteriori 10 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente
dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.
Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di
Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri
confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il
Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su
richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento
per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma
regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto altrimenti stabilito, la decadenza dalle cariche può
essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle
designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da
rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una
controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano,
all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro i tre Probiviri
delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al
precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti
due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti
dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le
modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
ART. 23- DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dal Presidente previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed è responsabile del
funzionamento della struttura dell’Associazione, sovraintendendo agli
uffici e servizi dell'Unione stessa.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale propone quanto
considera utile per il conseguimento degli scopi statutari ed al fine
di assicurare il necessario coordinamento dell'attività
dell'Associazione stessa.
Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea.
L’incarico di Direttore Generale potrà essere conferito anche sulla
base di contratti di natura consulenziale, in assenza dunque di alcun
vincolo da lavoro dipendente verso l’Associazione, qualora l’incarico
venga conferito ad un iscritto agli albi degli avvocati o dei dottori
commercialisti.
ART. 24- DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il
legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della
Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i
procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di
Amministrazione o Direttori Generali.
Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega
formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti
dell'Impresa muniti di una procura ad negotia per settori fondamentali
dell'attività aziendale.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.
La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 21 e 22.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che
siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato
stesso.
ART. 25- ESERCIZIO
L’esercizio annuale avrà inizio il 1 Gennaio e si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 26- DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è competente il Foro di Milano.
TITOLO IV – FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO
(BUDGET), BILANCIO CONSUNTIVO
ART. 27- FONDO COMUNE
Il fondo comune dell' Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all' Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'
Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo
cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare
alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul
fondo medesimo.
In ogni caso, durante la vita dell’Associazione non possono essere
distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 28 - BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET)
Per ciascun anno solare il bilancio preventivo è approvato dal
Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Il documento è
composto da:
a) Stato Patrimoniale previsto alla fine dell'esercizio;
b) Conto Economico di sintesi, per origine;
c) Rendiconto finanziario.
ART. 29- BILANCIO CONSUNTIVO
Per ciascun anno solare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo.
Il documento è composto da:
a) Stato Patrimoniale;
b) Conto Economico;
c) Rendiconto finanziario.
Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il progetto di bilancio
consuntivo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della
data fissata per l'Assemblea Ordinaria.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati
con il bilancio preventivo dell'esercizio e con il Consuntivo
dell'esercizio precedente.
L’esercizio Associativo coincide con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a
Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento
confederale.
TITOLO V - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
ART. 30- MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il
voto favorevole di almeno il 60% dei voti spettanti a tutti gli
Associati.
In casi particolari il Consiglio Direttivo può sottoporre agli
Associati, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello
Statuto da approvare con le maggioranze di cui al comma precedente.
Agli Associati che in sede di Assemblea o di referendum abbiano
dissentito dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di
recesso, da esercitare per lettera raccomandata A.R., entro trenta
giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo Gennaio dell'anno successivo.
ART. 31- SCIOGLIMENTO
Quando venga domandato lo scioglimento dell' Associazione da un numero
di Associati rappresentanti non meno del 50% della totalità dei voti,
deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in
proposito.
Tale Assemblea delibera validamente - tanto in prima che in seconda
convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino
almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.
In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori
composto da non meno di tre componenti, ne determina i poteri e
stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività
patrimoniali residue.
Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute
solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
ART. 32- MARCHIO COLLETTIVO
L’Associazione istituisce un marchio di tutela collettivo le cui
caratteristiche e norme d’uso sono indicate nel Regolamento allegato
allo Statuto dell’Associazione di cui entra a far parte integrante.
R E G O L A M E N T O DEL MARCHIO COLLETTIVO "U N I V I D E O"
ART. 1 - TITOLARITÀ' DEL MARCHIO COLLETTIVO
La "UNIVIDEO", Unione Italiana Editoria Audiovisiva, con sede in
Milano, in seguito detta per brevità UNIVIDEO, è titolare del Marchio
Collettivo di garanzia "UNIVIDEO", atto a contraddistinguere i
videogrammi ed altri supporti video prodotti, distribuiti e importati
dalle imprese italiane associate aventi i requisiti di cui all’art. 2
del Regolamento.
Il Marchio predetto verrà registrato in Italia ed internazionalmente.
ART. 2 - CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
L'uso del Marchio Collettivo UNIVIDEO è consentito alle Imprese Associate che:
a) siano regolarmente Associate;
b) abbiano fatto notifica dell'uso al Consiglio Direttivo con la periodicità da quest’ultimo definita;
c) rispettino le norme previste per l'uso del Marchio Collettivo, stabilite nel presente Regolamento.
ART. 3 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE
L'accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento è rimesso al Consiglio Direttivo.
Le sue deliberazioni sono impugnabili davanti all'Assemblea dell'UNIVIDEO.
ART. 4 - REQUISITI DEL MARCHIO
La concessione dell'uso del Marchio Collettivo di garanzia UNIVIDEO è subordinata alla sussistenza dei presenti requisiti:
a) che l'Associato, produttore, importatore o
distributore dei videogrammi e altri supporti video sia titolare dei
relativi diritti in base a validi contratti scritti;
b) che il contenuto dei videogrammi non sia in
contrasto con norme penali la cui violazione sia stata accertata
giudizialmente;
c) che nel caso di importazione dei nastri master
necessari alla produzione di videogrammi o delle pellicole
cinematografiche necessarie al medesimo scopo o nel caso
dell'importazione dei videogrammi stessi o di altri supporti video,
l'Associato si sia attenuto alle disposizioni di Legge e Amministrative
vigenti in materia.
L'UNIVIDEO si riserva di richiedere in qualunque momento la prova circa
l'esistenza dei requisiti sopra indicati subordinando all'ottenimento
di tale prova la concessione dell'uso del Marchio.
ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI AUTORIZZATI
L’Associato cui è stato concesso l'uso del Marchio Collettivo si assume i seguenti obblighi:
a) utilizzare il marchio per contraddistinguere
esclusivamente i prodotti per i quali l'uso è consentito dal presente
Regolamento;
b) mantenere, nel tempo, per tali prodotti, i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
c) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.
ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL' ASSEMBLEA DELLA UNIVIDEO
E' compito del Consiglio Direttivo accertare e sanzionare le eventuali
infrazioni alle norme d'uso del Marchio Collettivo dell'Associazione da
parte delle imprese utilizzatrici.
L'Assemblea decide sui ricorsi delle imprese interessate contro le
decisioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto questioni attinenti
al Marchio Collettivo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea possono avvalersi dell'assistenza di consulenti senza diritto di voto.
ART. 7 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ciascun Associato può richiedere che il Consiglio Direttivo accerti una violazione delle norme d'uso del Marchio Collettivo.
Tale potere spetta anche al Presidente della UNIVIDEO.
Le richieste formulate per iscritto e contenenti la descrizione e la
documentazione dei fatti, vanno indirizzate direttamente al Consiglio
Direttivo.
ART. 8 - DECISIONI, INVITI, SOSPENSIONE E INTERDIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
Il Consiglio Direttivo, fatti salvi i diritti della difesa e il
principio del contraddittorio, accerta se il comportamento esaminato
viola le norme d'uso del Marchio Collettivo e pronuncia in ogni caso la
propria decisione, per iscritto e brevemente motivata.
Quando il Consiglio Direttivo accerta irregolarità o improprietà
nell'uso del Marchio, invita l'utilizzatore a porvi rimedio entro il
termine che il Consiglio stesso stabilisce.
Qualora le violazioni previste alla lettera b) dell'art. 4 del presente
Regolamento siano state accertate con sentenza non definitiva, il
Consiglio Direttivo potrà sospendere l'uso del Marchio Collettivo
relativamente ai prodotti interessati fino all'accertamento con
sentenza definitiva.
In casi di particolare gravità il Consiglio Direttivo può vietare
all'impresa interessata l'uso del Marchio Collettivo per i prodotti che
non siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 4 del presente
Regolamento. In tali casi il Consiglio Direttivo può fissare un termine
entro il quale l'impresa interessata dovrà provare di avere eliminato
le inadempienze.
Se l'autore della violazione non vi pone termine entro il termine
indicato nel periodo indicato dal Consiglio Direttivo, o se l'impresa
continua a usare il Marchio Collettivo nonostante il divieto del
Consiglio, questo può deliberare a carico del trasgressore la
interdizione dell'autorizzazione all'uso del Marchio Collettivo.
Il Consiglio Direttivo può disporre che la decisione di interdizione sia resa pubblica.
ART. 9 - NOTIFICA DELLE DECISIONI E DELLE SANZIONI
Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono firmate da
chi ne ha presieduto la riunione e depositati entro trenta giorni
presso la Direzione Generale dell'UNIVIDEO.
Il Direttore Generale ne cura la comunicazione per iscritto alle parti interessate.